

Zona dello Stretto
Regolamento dellAssemblea
Discusso ed
approvato dallAssemblea dei Capi della Zona dello Stretto
Messina li 11/10/1998
Modificato in seguito allAssemblea dei Capi della Zona dello Stretto
Mongiuffi Melia li 17-18/03/2007
| Art 17 - Raccomandazioni | ||
| Art. 6 - Presidente dell Assemblea |
Art. 1 - Composizione Assemblea
Ne fanno parte tutti i Capi e gli A.E. censiti nella Zona e con diritto di voto e solo elettorato attivo, gli adulti in servizio educativo censiti nella zona che stanno ancora completando liter formativo; con solo diritto di essere eletti i capi a disposizione censiti in Zona (art. 23 Statuto AGESCI)
Art. 2 - Convocazione
Sessione ordinaria
Lassemblea è convocata almeno una volta lanno dai Responsabili di Zona (art. 23 - Statuto ). La comunicazione deve pervenire con preavviso scritto, almeno tre settimane prima (21 giorni) della data stabilita; deve contenere: lindicazione della sede, lora e lo.d.g. . I Responsabili di Zona si riservano la conferma della sede tre giorni prima della data fissata.
Sessione straordinaria
La richiesta di convocazione straordinaria indirizzata ai Responsabili di Zona, può essere effettuata dal Comitato di Zona o da 1/3 + 1 dei membri aventi diritto costituenti lAssemblea di Zona. Tale richiesta, deve essere accompagnata da una relazione motivata sullopportunità della convocazione, sulla quale è escluso ogni sindacato di merito.
La seduta straordinaria deve aver luogo entro e non oltre quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 3 - Documenti preparatori
I documenti preparatori dellassemblea predisposti dal Comitato di Zona, vengono inviati alle Co.Ca. nella persona del Capo Gruppo almeno tre settimane prima della seduta assembleare. Mentre, devono pervenire al Comitato di Zona almeno cinque settimane prima, le relazioni delle branche, dei settori, delle pattuglie e quantaltro esplicitamente richiesto per istruire i lavori assembleari.
Art. 4 - Atti Assemblea
Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire alle Co.Ca. gli atti prodotti durante lo svolgimento dellAssemblea (relazioni, raccomandazioni, mozioni approvate, ecc..).
Art. 5 - Validità dellAssemblea
LAssemblea è valida quando il numero dei presenti è rappresentativo rispetto al totale degli aventi diritto.
Tale numero é stabilito nella misura di 1/3 + 1 degli aventi diritto.
Nellipotesi che non si raggiunga il numero valido per lapertura dei lavori, la seduta assembleare verrà rinviata alla prima data utile, ma comunque, entro e non oltre quaranta giorni dalla data di rinvio.
Se alla successiva convocazione il numero dei presenti è inferiore ad 1/3 + 1 degli aventi diritto, lAssemblea può considerarsi sciolta e dovrà essere convocata dai Responsabili Regionali.
Lelenco dei membri aventi diritto si ricava da un modello conforme a quello dei censimenti predisposto dal Comitato di Zona e deve essere consegnato dalle Co.Ca. entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno.
Art. 6 - Presidente dell Assemblea
I Responsabili di Zona sono congiuntamente Presidenti dellAssemblea. Essi possono delegare la presidenza ad un altro capo avente diritto.
Art. 7 - Presidente dell Assemblea: compiti
Il Presidente dellassemblea:
- dichiara lapertura e la chiusura dellAssemblea;
- sceglie lordine cronologico dei lavori;
- può sospendere momentaneamente i lavori se ne ravvisa la necessità;
- da la parola ai partecipanti e può revocare la facoltà di parlare quando largomento non é pertinente alla discussione;
- definisce i tempi e i modi degli interventi;
- nomina gli animatori di commissioni e gruppi di studio;
- nomina un segretario;
- propone i membri del Comitato mozioni;
- propone i nominativi di quattro scrutatori.
Art. 8 - Segretario dell Assemblea: compiti
Il Segretario dellAssemblea provvede alla redazione del verbale che deve indicare:
- elenco dei presenti;
- le deliberazioni approvate;
- le raccomandazioni;
- i risultati delle votazioni;
- la cronaca dei lavori.
Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire alle Co.Ca. copia del verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Art. 9 - Comitato Mozioni: composizione
Il Comitato Mozioni proposto dal Presidente viene eletto dallAssemblea per acclamazione è composto da tre membri aventi diritto di cui uno assumerà la presidenza.
Art. 10 - Mozioni: tipologia
Mozioni "permanenti" sono quelle che riguardano modifiche al regolamento dell Assemblea, o comunque che impegnano la Zona a tempo indeterminato.
Mozioni "non permanenti" sono quelle che impegnano la Zona nel raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Zona vigente, alla scadenza del quale esauriscono il loro effetto.
Per entrambi i tipi di mozione, il Comitato di Zona terrà un apposito registro che dovrà essere costantemente aggiornato.
Art. 11 - Comitato Mozioni & Mozioni
Chi volesse proporre mozioni deve depositarne il testo scritto presso il Comitato Mozioni,il quale, dintesa con i presentatori, apporta ove necessario, modifiche formali destinate a chiarirne il senso e coordina fra di loro mozioni di contenuto analogo.
Chiunque degli aventi diritto può richiedere di mettere ai voti una mozione per punti separati.
Nel caso in cui sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso al Presidente.
Nel caso in cui su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dallemendamento che a giudizio del Presidente appare più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.
Escludendo le domande di chiarimento o le eventuali mozioni dordine, ogni membro avente diritto può parlare una sola volta in merito alla mozione in esame.
Il proponente od uno dei proponenti ha diritto di replica al termine del dibattito.
Chi volesse avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione dordine") ha diritto di parlare alla fine dellintervento in corso. Il dibattito sulla mozione dordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro, successivamente la mozione viene messa ai voti. Se approvata essa entra immediatamente in vigore.
Art. 12 - Scrutatori: nomina e compiti
Gli scrutatori proposti dal Presidente vengono eletti per acclamazione dallAssemblea.
Essi attendono a tutte le operazioni di voto sia a scrutinio palese sia a scrutinio segreto.
Art. 13 - Valutazione delle votazioni
Tutte le votazioni fanno riferimento al quorum, che é calcolato dal numero dei membri costituenti lAssemblea effettivamente votanti.
Prima dellinizio delle votazioni qualsiasi membro avente diritto può chiedere la verifica del numero valido stabilito dallart. 5 del presente regolamento.
Una mozione si considera approvata se i voti favorevoli raggiungono la metà + 1 dei presenti.
Art. 14 - Candidature
Per lelezione a membro del collegio del Comitato di Zona e/o al ruolo di Responsabile di Zona, il Comitato di Zona può proporre un numero di candidati che può essere integrato da altre candidature proposte dai membri aventi diritto. Per quanto riguarda i membri del collegio, nelle candidature si dovrà tener conto del bilanciamento dei sessi. Le candidature vanno presentate almeno un'ora prima dellapertura dei seggi.
Art 15 - Elezioni
Per lelezione sia del membro del collegio del Comitato di Zona sia dei Responsabili di Zona in prima votazione è necessario ottenere un numero di voti corrispondenti alla metà più uno dei presenti. In caso contrario, se vi sono più candidati, si procede al ballottaggio tra i primi due. Sia in caso di ballottaggio sia in caso di candidato unico alla seconda votazione per essere eletti bisogna ottenere un numero di voti corrispondenti al 40% dei presenti. Nel caso in cui sia necessaria la terza votazione, si riaprono le candidature e per essere eletti basterà la maggioranza relativa dei votanti.
Art 16 - Preferenze & Deleghe
I Capi, gli A.E. e gli adulti in servizio educativo hanno diritto ad un voto, anche se ricoprono contemporaneamente due o più incarichi. Chiunque degli aventi diritto, in caso di assenza può delegare un altro membro dellAssemblea.
Nessuno può raccogliere più di una delega.
Il diritto di delega decade se assenti alla
precedente Assemblea.
Art 17 - Raccomandazioni
Le raccomandazioni presentate durante i lavori assembleari, oltre al normale dibattimento dovranno essere sottoposte a votazione.
(mozione di modifica del presente regolamento approvata dall’assemblea dei Capi della Zona dello Stretto. Mongiuffi 09-11-2003)
Commentario al Regolamento
dellAssemblea di Zona
Art. 1 - Composizione Assemblea
Lart. 7 dello Statuto AGESCI agg. al C.G. 1997, stabilisce chi sono gli adulti in servizio educativo: "...Capi, A.E. e coloro che, impegnati nel servizio in Unità, stanno completando liter formativo...".
Su interpretazione della Capo Guida e del Capo Scout negli "adulti che stanno completando liter formativo" bisogna comprendere anche i tirocinanti. Infatti lart 3 del regolamento della Fo.Ca. stabilisce:
"Il tirocinio é il momento iniziale del cammino di formazione del Capo. Tale periodo, della durata di 12 mesi, ha inizio nel momento in cui ladulto inserito in una Co.Ca. comincia il suo servizio in unità. Il tirocinante..."
Quindi anche ai suddetti adulti é esteso il diritto di voto e lelettorato attivo.
Art. 5 - Validità dellAssemblea
Apertura assemblea: per la validità dellassemblea ci devono essere presenti 1/3 + 1 sul totale degli aventi diritto. Ad es. Totale degli aventi diritto 200 > 1/3 + 1 = 67,6 arrotondato a 68
68 é il quorum necessario per iniziare i lavori.
Art. 6 - Presidente dellAssemblea
I Responsabili di Zona sono considerati congiuntamente Presidenti dellAssemblea, in funzione di quanto espresso dallart. 5 del regolamento del C.G.:
"La presidenza é assunta congiuntamente dalla Capo Guida e dal Capo Scout..."
Art. 13 - Valutazione delle votazioni
Definizione di Quorum: "Voce latina usata per indicare il numero legale necessario perché unadunanza o una votazione siano valide"
Nella discussione assembleare si é molto dibattuto sul problema degli astenuti: cioè di chi non vota ne a favore ne contro.
Dal dibattito é scaturito che gli astenuti devono essere considerati presenti nella determinazione della maggioranza.
Quindi per la votazione di una mozione ad es. si ha:
Tot. aventi diritto 200, quorum per la validità dellassemblea (1/3 + 1) 68;
presenti in aula 100;
quorum necessario perché la mozione sia approvata: 51