Zona dello Stretto

Discusso ed approvato dall’Assemblea dei Capi della Zona dello Stretto 
Messina li 11/10/1998

Modificato in seguito all’Assemblea dei Capi della Zona dello Stretto 
Mongiuffi Melia li 17-18/03/2007


Art. 1 - Composizione Assemblea

Art. 7 - Presidente dell’ Assemblea: compiti

Art. 13 - Valutazione delle votazioni

Art. 2 - Convocazione

Art. 8 - Segretario dell’ Assemblea: compiti

Art. 14 - Candidature

Art. 3 - Documenti preparatori

Art. 9 - Comitato Mozioni: composizione

Art 15 - Elezioni

Art. 4 - Atti Assemblea

Art. 10 - Mozioni: tipologia

Art 16 - Preferenze & Deleghe

Art. 5 - Validità dell’Assemblea

Art. 11 - Comitato Mozioni & Mozioni

Art 17 - Raccomandazioni
Art. 6 - Presidente dell’ Assemblea

Art. 12 - Scrutatori: nomina e compiti

 

Art. 1 - Composizione Assemblea

Ne fanno parte tutti i Capi e gli A.E. censiti nella Zona e con diritto di voto e solo elettorato attivo, gli adulti in servizio educativo censiti nella zona che stanno ancora completando l’iter formativo; con solo diritto di essere eletti i capi a disposizione censiti in Zona (art. 23 Statuto AGESCI)

Commentario

Art. 2 - Convocazione

Sessione ordinaria

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dai Responsabili di Zona (art. 23 - Statuto ). La comunicazione deve pervenire con preavviso scritto, almeno tre settimane prima (21 giorni) della data stabilita; deve contenere: l’indicazione della sede, l’ora e l’o.d.g. . I Responsabili di Zona si riservano la conferma della sede tre giorni prima della data fissata.

Sessione straordinaria

La richiesta di convocazione straordinaria indirizzata ai Responsabili di Zona, può essere effettuata dal Comitato di Zona o da 1/3 + 1 dei membri aventi diritto costituenti l’Assemblea di Zona. Tale richiesta, deve essere accompagnata da una relazione motivata sull’opportunità della convocazione, sulla quale è escluso ogni sindacato di merito.

La seduta straordinaria deve aver luogo entro e non oltre quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 3 - Documenti preparatori

I documenti preparatori dell’assemblea predisposti dal Comitato di Zona, vengono inviati alle Co.Ca. nella persona del Capo Gruppo almeno tre settimane prima della seduta assembleare. Mentre, devono pervenire al Comitato di Zona almeno cinque settimane prima, le relazioni delle branche, dei settori, delle pattuglie e quant’altro esplicitamente richiesto per istruire i lavori assembleari.

Art. 4 - Atti Assemblea

Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire alle Co.Ca. gli atti prodotti durante lo svolgimento dell’Assemblea (relazioni, raccomandazioni, mozioni approvate, ecc..).

Art. 5 - Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è valida quando il numero dei presenti è rappresentativo rispetto al totale degli aventi diritto.

Tale numero é stabilito nella misura di 1/3 + 1 degli aventi diritto.

Nell’ipotesi che non si raggiunga il numero valido per l’apertura dei lavori, la seduta assembleare verrà rinviata alla prima data utile, ma comunque, entro e non oltre quaranta giorni dalla data di rinvio.

Se alla successiva convocazione il numero dei presenti è inferiore ad 1/3 + 1 degli aventi diritto, l’Assemblea può considerarsi sciolta e dovrà essere convocata dai Responsabili Regionali.

L’elenco dei membri aventi diritto si ricava da un modello conforme a quello dei censimenti predisposto dal Comitato di Zona e deve essere consegnato dalle Co.Ca. entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno.

Commentario

Art. 6 - Presidente dell’ Assemblea

I Responsabili di Zona sono congiuntamente Presidenti dell’Assemblea. Essi possono delegare la presidenza ad un altro capo avente diritto.

Commentario

Art. 7 - Presidente dell’ Assemblea: compiti

Il Presidente dell’assemblea:

Art. 8 - Segretario dell’ Assemblea: compiti

Il Segretario dell’Assemblea provvede alla redazione del verbale che deve indicare:

Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire alle Co.Ca. copia del verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 9 - Comitato Mozioni: composizione

Il Comitato Mozioni proposto dal Presidente viene eletto dall’Assemblea per acclamazione è composto da tre membri aventi diritto di cui uno assumerà la presidenza.

Art. 10 - Mozioni: tipologia

Mozioni "permanenti" sono quelle che riguardano modifiche al regolamento dell’ Assemblea, o comunque che impegnano la Zona a tempo indeterminato.

Mozioni "non permanenti" sono quelle che impegnano la Zona nel raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Zona vigente, alla scadenza del quale esauriscono il loro effetto.

Per entrambi i tipi di mozione, il Comitato di Zona terrà un apposito registro che dovrà essere costantemente aggiornato.

Art. 11 - Comitato Mozioni & Mozioni

Chi volesse proporre mozioni deve depositarne il testo scritto presso il Comitato Mozioni,il quale, d’intesa con i presentatori, apporta ove necessario, modifiche formali destinate a chiarirne il senso e coordina fra di loro mozioni di contenuto analogo.

Chiunque degli aventi diritto può richiedere di mettere ai voti una mozione per punti separati.

Nel caso in cui sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso al Presidente.

Nel caso in cui su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dall’emendamento che a giudizio del Presidente appare più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Escludendo le domande di chiarimento o le eventuali mozioni d’ordine, ogni membro avente diritto può parlare una sola volta in merito alla mozione in esame.

Il proponente od uno dei proponenti ha diritto di replica al termine del dibattito.

Chi volesse avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d’ordine") ha diritto di parlare alla fine dell’intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d’ordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro, successivamente la mozione viene messa ai voti. Se approvata essa entra immediatamente in vigore.

Art. 12 - Scrutatori: nomina e compiti

Gli scrutatori proposti dal Presidente vengono eletti per acclamazione dall’Assemblea.

Essi attendono a tutte le operazioni di voto sia a scrutinio palese sia a scrutinio segreto.

Art. 13 - Valutazione delle votazioni

Tutte le votazioni fanno riferimento al quorum, che  é calcolato dal numero dei membri costituenti l’Assemblea effettivamente votanti.

Prima dell’inizio delle votazioni qualsiasi membro avente diritto può chiedere la verifica del numero valido stabilito dall’art. 5 del presente regolamento.

Una mozione si considera approvata se i voti favorevoli raggiungono la metà + 1 dei presenti.

Commentario

Art. 14 - Candidature

Per l’elezione a membro del collegio del Comitato di Zona e/o al ruolo di Responsabile di Zona, il Comitato di Zona può proporre un numero di candidati che può essere integrato da altre candidature proposte dai membri aventi diritto. Per quanto riguarda i membri del collegio, nelle candidature si dovrà tener conto del bilanciamento dei sessi. Le candidature vanno presentate almeno un'ora prima dell’apertura dei seggi.

Art 15 - Elezioni

Per l’elezione sia del membro del collegio del Comitato di Zona sia dei Responsabili di Zona in prima votazione è necessario ottenere un numero di voti corrispondenti alla metà più uno dei presenti. In caso contrario, se vi sono più candidati, si procede al ballottaggio tra i primi due. Sia in caso di ballottaggio sia in caso di candidato unico alla seconda votazione per essere eletti bisogna ottenere un numero di voti corrispondenti al 40% dei presenti. Nel caso in cui sia necessaria la terza votazione, si riaprono le candidature e per essere eletti basterà la maggioranza relativa dei votanti.

Art 16 - Preferenze & Deleghe

I Capi, gli A.E. e gli adulti in servizio educativo hanno diritto ad un voto, anche se ricoprono contemporaneamente due o più incarichi. Chiunque degli aventi diritto, in caso di assenza può delegare un altro membro dell’Assemblea.

Nessuno può raccogliere più di una delega.

Il diritto di delega decade se assenti alla precedente Assemblea.

Art 17 - Raccomandazioni

Le raccomandazioni presentate durante i lavori assembleari, oltre al normale dibattimento dovranno essere sottoposte a votazione. 

(mozione di modifica del presente regolamento approvata dall’assemblea dei Capi della Zona dello Stretto. Mongiuffi 09-11-2003)

 

Commentario al Regolamento

dell’Assemblea di Zona

Art. 1 - Composizione Assemblea

L’art. 7 dello Statuto AGESCI agg. al C.G. 1997, stabilisce chi sono gli adulti in servizio educativo: "...Capi, A.E. e coloro che, impegnati nel servizio in Unità, stanno completando l’iter formativo...".

Su interpretazione della Capo Guida e del Capo Scout negli "adulti che stanno completando l’iter formativo" bisogna comprendere anche i tirocinanti. Infatti l’art 3 del regolamento della Fo.Ca. stabilisce:

"Il tirocinio é il momento iniziale del cammino di formazione del Capo. Tale periodo, della durata di 12 mesi, ha inizio nel momento in cui l’adulto inserito in una Co.Ca. comincia il suo servizio in unità. Il tirocinante..."

Quindi anche ai suddetti adulti é esteso il diritto di voto e l’elettorato attivo.

Art. 5 - Validità dell’Assemblea

Apertura assemblea: per la validità dell’assemblea ci devono essere presenti 1/3 + 1 sul totale degli aventi diritto. Ad es. Totale degli aventi diritto 200 —> 1/3 + 1 = 67,6 arrotondato a 68

68 é il quorum necessario per iniziare i lavori.

Art. 6 - Presidente dell’Assemblea

I Responsabili di Zona sono considerati congiuntamente Presidenti dell’Assemblea, in funzione di quanto espresso dall’art. 5 del regolamento del C.G.:

"La presidenza é assunta congiuntamente dalla Capo Guida e dal Capo Scout..."

Art. 13 - Valutazione delle votazioni

Definizione di Quorum: "Voce latina usata per indicare il numero legale necessario perché un’adunanza o una votazione siano valide"

Nella discussione assembleare si é molto dibattuto sul problema degli astenuti: cioè di chi non vota ne a favore ne contro.

Dal dibattito é scaturito che gli astenuti devono essere considerati presenti nella determinazione della maggioranza.

Quindi per la votazione di una mozione ad es. si ha:

Tot. aventi diritto 200, quorum per la validità dell’assemblea (1/3 + 1) 68;

presenti in aula 100;

quorum necessario perché la mozione sia approvata: 51

 

(C) Antonio Campagna, ultima modifica il 13/04/2001 - Ulteriormente modificato da Fabio Cordaro il 02/10/2007